Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'’art. 15 della legge 12-11-2011 N. 183

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia –Settore Servizi e Consulenza-Ufficio gestione e Tributi- ha chiarito che le certificazioni rilasciate per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non scontano l’imposta di bollo.
Pertanto il cittadino potrà chiedere gratuitamente il certificato reddituale all’Agenzia delle Entrate anche se il sottoscritto è del parere che debba essere l’Inps a richiederlo senza arrecare alcun disturbo al cittadino.

Veglie, 15-4-2012

dr. Pietro Calcagnile

admin – Dom, 15/04/2012 – 13:03